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Tar: Antitrust deve rivedere maximulta inflitta a Trenitalia
notizia pubblicata 28 Ottobre 2015 alle ore 11:50 nella categoria Trasporti

L’Antitrust dovrà rivedere la maximulta da un milione di euro inflitta a Trenitalia nel novembre dello scorso anno ritenendo scorretta e aggressiva la pratica commerciale disposta sulla procedura applicata in caso di irregolarità di viaggio per la mancanza di biglietto. L’ha deciso il Tar del Lazio, accogliendo parte del ricorso proposto dalla società.

Per il Tar “correttamente Trenitalia applica, nel caso in cui il passeggero sale a bordo del convoglio senza titolo di viaggio, la norma sanzionatoria”, e questo porta a “ritenere non condivisibile la qualifica di ‘scorretta’ della pratica seguita”.    

Non appare poi ai giudici scorretta neanche “la pratica di includere tra le ipotesi di mancanza di biglietto per viaggi di lunga e media percorrenza anche il caso del viaggiatore che risulta in possesso di un titolo di viaggio ma scaduto o utilizzato oltre i limiti temporali previsti dall’offerta cui si riferisce o su un treno diverso da quello prenotato”. Cosa diversa, invece, è il recupero dei soldi dei biglietti non posseduti dai viaggiatori già a bordo treno.

Le modalità di recupero per il Tar “sono state definite da Trenitalia con una procedura che appare effettivamente aggressiva. L’arco temporale entro il quale effettuare il pagamento è effettivamente breve e finisce per costringere il viaggiatore sprovvisto del biglietto a regolarizzare immediatamente per evitare di essere costretto a pagare una sovrattassa maggiore. Una diversa dilatazione dei tempi non vanificherebbe di certo la finalità anti evasione del sistema”.

Soddisfazione è stata espressa da Trenitalia. “Il Tar – afferma Trenitalia – ha riconosciuto come legittima, e coerente con il sistema di prenotazione obbligatoria del posto a sedere sul treno, la pratica di Trenitalia di sanzionare il possesso di un biglietto non valido, perché usato, ad esempio, su un treno diverso da quello prenotato, alla stessa stregua della mancanza del biglietto. L’altra pratica commerciale sanzionata dall’Autorità, nella decisione impugnata davanti al Tar, ossia la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta soltanto nell’imminenza della contestazione, è già stata modificata da Trenitalia, anticipando la sentenza del Tar. Il cliente ha ora a disposizione 60 giorni per pagare la sanzione in misura ridotta”.