giovedì, 28 Marzo 2024

Adv chiedono stesse regole su pacchetti turistici: no a modifiche direttiva Ue 

Assoviaggi Confesercenti, Federturismo Travel Confindustria e Fiavet Confcommercio alzano un grido di allarme al governo ed al Mibact contro il rischio di recepimento della direttiva pacchetti e servizi turistici collegati in modo difforme dal testo approvato dall’Unione Europea.

Dopo aver letto i pareri approvati dalle commissioni Speciali di Camera e Senato, i tre presidenti Gianni Rebecchi (Assoviaggi), Andrea Giannetti (Federturismo Travel) e Jacopo De Ria (Fiavet), manifestano forte preoccupazione relativamente ad alcuni passaggi presenti nel testo dei pareri, specialmente quando si fanno “aperture ingiustificate al settore ricettivo” e contemporaneamente si inseriscono “appesantimenti operativi al settore dell’intermediazione turistica”.

“Alcune indicazioni – spiegano – sono state recepite come le tutele per il turismo scolastico, il contrasto all’abusivismo e l’azione di regresso nei confronti dei fornitori di servizi. Non capiamo invece come si possa andare nella direzione opposta alla direttiva sulla questione dei servizi accessori e della responsabilità sussidiaria”.

“Uno degli scopi dichiarati della nuova direttiva – concludono – è di non creare situazioni discriminatorie sul Mercato Interno dell’Unione Europea. In questo modo le agenzie di viaggio italiane saranno penalizzate rispetto ai competitor europei”.

“Nel recepimento si dovrebbe restare il più possibile allineati all’articolato della direttiva prendendo come riferimento per l’interpretazione i ‘considerando’ – afferma il presidente di Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi -. Proprio i considerando 17 e 18  danno il senso per capire cosa valutare come facilities di un servizio turistico e cosa invece considerare come pacchetto: per esempio per l’alloggio la sauna e il transfer sono facilities mentre i biglietti per concerti ed  eventi sportivi, lo skipass, le escursioni ecc. danno origine ad un pacchetto o a servizi turistici collegati. Questo per rispettare le tutele al consumatore previste dalla direttiva: copertura fallimento/insolvenza, responsabilità, risarcimento, rimborso, ecc. Stesso criterio per la responsabilità cosiddetta sussidiaria/solidale. Anche qui la direttiva è chiara e vale per tutti i paesi: relativamente all’esecuzione del pacchetto la responsabilità è dell’organizzatore. Il venditore è responsabile per aver scelto quell’organizzatore e per quella parte può essere tenuto a partecipare”.

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