giovedì, 25 Aprile 2024

Nuove norme per la ricettività turistica extralberghiera piemontese

Il Piemonte avrà una nuova normativa per B&B, affittacamere, case vacanza, residenze di campagna, residence, ostelli e strutture analoghe. La Giunta regionale, infatti, ha deliberato un disegno di legge che mira a riorganizzare questo modello di ospitalità sempre più diffuso nella nostra regione, di pari passo con la costante crescita dei flussi turistici.

In base alla regolamentazione attuale in Piemonte si contano circa 50.000 posti letto di tale tipologia, che insieme agli ulteriori 60 mila posti nelle altre realtà contabilizzate dall’Osservatorio Turistico Regionale nella categoria dell’extralberghiero – campeggi, villaggi turistici e agriturismi – rappresentano la scelta di soggiorno per oltre un milione di visitatori, poco meno di un quarto di quelli che giungono in Piemonte.

L’obiettivo principale del nuovo DDL ‘Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere’ è di armonizzare la normativa piemontese con la legislazione nazionale e comunitaria vigente, riunendola in un unico corpo e aggiornando un’impostazione ormai obsoleta – la legge regionale di riferimento era la 31 del 1985 – rispetto a un settore in forte espansione.

Per Antonella Parigi, assessore regionale al Turismo, “si tratta di un intervento reso necessario dall’evoluzione delle forme di accoglienza turistica che stanno caratterizzando il settore in tutto il mondo, nell’ottica di offrire ai nostri ospiti standard qualitativi opportuni, di adeguare modelli e denominazioni ai parametri del mercato turistico internazionale, nonché far emergere possibili situazioni di illegalità e abusivismo”.

Una delle novità più rilevanti riguarda le strutture a conduzione famigliare, come B&B e affittacamere, per le quali la nuova norma detta i confini entro cui possono essere gestite in forma non-imprenditoriale. Per i B&B la soglia è fissata a 3 camere, al di sopra delle quali sarà necessario disporre della partita IVA dedicata, con un limite massimo di sei stanze, oltre cui non si può essere annoverati in tale categoria.

Per gli affittacamere il servizio potrà essere esercitato in modo non imprenditoriale se svolto in forma occasionale e non continuativa e in non più di due appartamenti posti nello stesso stabile, con un massimo di 3 camere e sei posti letto. Viceversa, si entra nell’ambito dell’attività imprenditoriale quando il servizio è svolto in forma continuativa, sempre in non più di due appartamenti ubicati stesso stabile, ma con un numero di camere non superiore a 6 e non oltre i 12 posti letto.

Il disegno di legge prevede la possibilità di utilizzare definizioni di maggior appeal quali ‘“rooms rental’ e ‘guest house’, mentre gli esercizi di affittacamere annessi al ristorante del titolare e posti nello stesso immobile, potranno chiamarsi ‘locanda’.

Per quanto riguarda le locazioni turistiche: l’affitto di una abitazione, per essere considerato attività ricettiva, dovrà disporre di servizi quali fornitura e cambio biancheria, ricevimento ospiti, assistenza in camera ecc. in assenza dei quali l’attività verrà considerata di mera locazione abitativa. L’intento è quello di contrastare forme irregolari di ospitalità, migliorando la sicurezza e includendo tali strutture nei meccanismi di rilevazione statistica e informativa, facendo emergere la reale portata del settore extralberghiero.

Prevista anche la regolamentazione delle ‘residenze di campagna’ o ‘country house’, che riguarda ville padronali, casali o case coloniche in luoghi di valore naturalistico e paesaggistico, al di fuori dei centri urbani, in comuni sotto i 10.000 abitanti, amministrate in forma imprenditoriale, non annesse a un’azienda agricola e non gestite da un imprenditore agricolo, con camere o con appartamenti con cucina fino ad un massimo di dieci posti letto.

Infine, vi sarà l’accorpamento sotto la voce ‘case appartamenti vacanza’ di quelle soluzioni offerte in uso ai turisti e a coloro che soggiornano per motivi di lavoro, studio e affari, che, pur prive di servizi centralizzati di tipo alberghiero, abbiano servizi minimi di fornitura e cambio biancheria, ricevimento ospiti, assistenza in camera etc.; anche in questo caso la gestione può essere in forma imprenditoriale e non, in funzione del numero degli appartamenti posseduti.

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